TESTO
della proposta di legge n. 17
TESTO
della Commissione
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.       2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, due vicepresidenti e due segretari.